L'articolo 11 del Decreto Legislativo 28/2011 stabilisce l'obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili in caso di costruzione di un nuovo edificio (ossia nuove costruzioni o ampliamenti di edifici con una nuova porzione climatizzata che superi il 15% del volume preesistente o sia superiore a 500 m³) o di ristrutturazione significativa di un edificio esistente (ossia edifici esistenti con una superficie utile superiore a 1000 m² sottoposti a una ristrutturazione integrale dell'involucro edilizio, oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, compresa la manutenzione straordinaria.). Questa normativa rappresenta un passo cruciale verso la promozione dell'uso di energie pulite e sostenibili, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Oltre a questo obbligo, esistono numerose altre disposizioni legislative e regolamentari che rafforzano e dimostrano ulteriormente l'importanza di adottare impianti alimentati da fonti rinnovabili. Queste misure sono volte a incentivare l'adozione di tecnologie rinnovabili e a sostenere la transizione energetica verso un futuro più sostenibile.
Quando si considera l'installazione di un impianto fotovoltaico, è fondamentale tenere in considerazione diversi aspetti anche dal punto di vista normativo.

L'obbligo, oltre a stabilire una percentuale di copertura del fabbisogno energetico dell'edificio, impone una potenza elettrica minima per gli impianti rinnovabili. La formula che esprime questo è P (kW) = S / K, dove
Questi valori sono stati validi fino a giugno 2022. Dopo questa data, il Decreto Legislativo 28/2011 è stato sostituito dal 199/2021. Per gli edifici con titolo abilitativo presentato dopo il 13 giugno 2022, si applicano i requisiti dell'Allegato III del Decreto 199, che comprendono:
Si consideri un aumento del 10% per gli obblighi relativi agli edifici pubblici.
I decreti legislativi 28/2011 e 199/2021 stabiliscono chiaramente che gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili non possono essere soddisfatti tramite impianti che generano solo energia elettrica per dispositivi di riscaldamento a effetto Joule. Questo principio è ribadito anche nel Decreto Ministeriale 26/05/2015, che specifica che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non può essere utilizzata per produrre calore con effetto Joule.
L'energia elettrica da impianti fotovoltaici può contribuire a soddisfare i consumi energetici dell'edificio in vari scenari, come il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione non residenziale. Tuttavia, questa energia non può essere destinata a generatori ad effetto Joule.
Inoltre, l'energia elettrica prodotta viene considerata in ogni intervallo di calcolo mensile, ma eventuali eccedenze non contribuiscono alla prestazione energetica dell'edificio e non possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni energetici nei mesi con produzione insufficiente.
Il D.M. 26/05/2015 (noto come Requisiti Minimi) funge da guida sia per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) sia per la relazione tecnica (ex Legge 10):
“…l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:
in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all’utilizzo di tale macchina a esclusione dell’energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;
in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l’illuminazione.”
Questo significa che, sia per le verifiche di copertura da fonti rinnovabili previste dal D. Lgs. 28/2011, sia per il calcolo della prestazione energetica ai fini dell’APE o della relazione tecnica (ex Legge 10), l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici non può essere utilizzata per alimentare generatori a effetto Joule, come riscaldatori o scaldacqua elettrici.
Pertanto, se i fabbisogni di riscaldamento e acqua calda sanitaria sono soddisfatti esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'installazione di un impianto fotovoltaico non migliora la prestazione energetica dell’edificio.
Un altro aspetto da considerare nel calcolo è che l’eccedenza di energia prodotta in loco rispetto al fabbisogno mensile, se esportata, non contribuisce alla prestazione energetica dell’edificio e non può essere utilizzata per coprire il fabbisogno nei mesi in cui la produzione è insufficiente.
Il comma 7 del Decreto specifica che la detrazione per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è vincolata alla cessione dell'energia non auto-consumata al Gestore dei servizi energetici, senza possibilità di accumulo con altri incentivi. La progettazione dettagliata degli impianti è cruciale per massimizzare la produzione di energia. Anche se i sistemi di accumulo non sono attualmente disciplinati dalla normativa tecnica, il calcolo mensile implicitamente tiene conto della loro presenza.
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